COMUNE DI RAFFADALI

Provincia di Agrigento

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ATTO COSTITUTIVO

 

UNIONE DEI COMUNI “FEUDO D’ALI”

 

Il giorno sette del mese di agosto dell’anno 2003 dinanzi a me Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza sono presenti i rappresentanti legali dei Comuni di Raffadali,Ioppolo Giancaxio, Sant‘Angelo Muxaro e Santa Elisabetta ,ai fini del presente atto rappresentati dai Sindaci pro-tempore, Sig.ri:

 

Sig. Antonino Casalicchio in qualità di Sindaco del Comune di Raffadali (AG) in nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 15/04/2003,esecutiva ai sensi di legge.

 

Sig. Salvatore Lo Dico in qualità di Sindaco del Comune di Ioppolo Giancaxio (AG) in nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 28/04/2003,esecutiva ai sensi di legge.

 

Sig. Giuseppe Leto in qualità di Sindaco del Comune di Sant’Angelo Muxaro (AG) in nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25/07/2003, esecutiva ai sensi di legge.

 

 

 

Sig. Girolamo Milioto in qualità di Sindaco del Comune di Santa Elisabetta (AG) in nome e per conto e nell’interesse del quale agisce,in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/203, esecutiva ai sensi di legge.

 

Premesso che i Comuni di Raffadali,Ioppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta con gli atti consiliari sopra richiamati ed esecutivi ai sensi di legge, hanno approvato la costituzione dell’Unione denominata “FEUDO D’ALI’”

 

E’ costituita con il presente

 

ATTO COSTITUTIVO

 

L’Unione tra i Comuni di Raffadali (abitanti n.13.952), Ioppolo Giancaxio(abitanti n.1.460)Sant’Angelo Muxaro (abitanti n.2007), Santa Elisabetta(abitanti n.3417) Ente locale autonomo denominato

 

 

 “UNIONE FEUDO D’ALI”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lg. 18 agosto 2000, n.267 applicabile nell’ordinamento della Regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico operato dall’art.37 della legge regionale 7/92

L’Unione ha personalità giuridica e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

 

L’Unione è costituita per l’esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono.

 

La sede dell’Unione viene stabilita in Raffadali (AG), Via Nazionale n.111,presso il Palazzo Municipale.

 

I servizi, le funzioni le attività, l’organizzazione,il funzionamento,le finanze dell’unione ed i rapporti tra l’Unione medesima ed i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione che,unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli Comunali a norma di legge.

 

Sono organi dell’Unione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

 

I Comuni aderenti non possono recedere dall’Unione prima che sia trascorso un triennio dalla costituzione, con le modalità indicate nello Statuto.

 

Raffadali,lì____________

 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI RAFFADALI

 

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IL SINDACO DEL COMUNE DI IOPPOLO GIANCAXIO

 

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IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO  MUXARO

 

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IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA ELISABETTA

 

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IL SEGRETARIO COMUNALE

 

DOTT.______________________