
COMUNE DI RAFFADALI
Provincia di Agrigento
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ATTO COSTITUTIVO
UNIONE DEI COMUNI “FEUDO D’ALI”
Il giorno sette del mese di agosto
dell’anno 2003 dinanzi a me Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza sono
presenti i rappresentanti legali dei Comuni di Raffadali,Ioppolo Giancaxio,
Sant‘Angelo Muxaro e Santa Elisabetta ,ai fini del presente atto rappresentati
dai Sindaci pro-tempore, Sig.ri:
Sig. Antonino Casalicchio in
qualità di Sindaco del Comune di Raffadali (AG) in nome e per conto e
nell’interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n.11 del 15/04/2003,esecutiva ai sensi di legge.
Sig. Salvatore Lo Dico in qualità
di Sindaco del Comune di Ioppolo Giancaxio (AG) in nome e per conto e
nell’interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n.19 del 28/04/2003,esecutiva ai sensi di legge.
Sig. Giuseppe Leto in qualità di
Sindaco del Comune di Sant’Angelo Muxaro (AG) in nome e per conto e
nell’interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 25/07/2003, esecutiva ai sensi di legge.
Sig. Girolamo Milioto in qualità
di Sindaco del Comune di Santa Elisabetta (AG) in nome e per conto e
nell’interesse del quale agisce,in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 29/04/203, esecutiva ai sensi di legge.
Premesso che i Comuni di Raffadali,Ioppolo
Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta con gli atti consiliari sopra
richiamati ed esecutivi ai sensi di legge, hanno approvato la costituzione
dell’Unione denominata “FEUDO D’ALI’”
E’ costituita con il presente
ATTO COSTITUTIVO
L’Unione tra i Comuni di Raffadali (abitanti
n.13.952), Ioppolo Giancaxio(abitanti n.1.460)Sant’Angelo Muxaro (abitanti
n.2007), Santa Elisabetta(abitanti n.3417) Ente locale autonomo denominato
“UNIONE FEUDO D’ALI”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.lg. 18 agosto 2000, n.267 applicabile nell’ordinamento
della Regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico operato dall’art.37 della
legge regionale 7/92
L’Unione ha personalità giuridica e fa parte del
sistema italiano delle autonomie locali.
L’Unione è costituita per l’esercizio di servizi e
funzioni proprie dei Comuni che la compongono.
La sede dell’Unione viene
stabilita in Raffadali (AG), Via Nazionale n.111,presso il Palazzo Municipale.
I servizi, le funzioni le attività, l’organizzazione,il funzionamento,le finanze dell’unione ed i rapporti tra
l’Unione medesima ed i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo
Statuto dell’Unione che,unitamente al presente atto costitutivo, è stato
approvato dai singoli Consigli Comunali a norma di legge.
Sono organi dell’Unione l’Assemblea, il Consiglio
Direttivo ed il Presidente eletti secondo le modalità
stabilite dallo Statuto.
I Comuni aderenti non possono recedere dall’Unione
prima che sia trascorso un triennio dalla
costituzione, con le modalità indicate nello Statuto.
Raffadali,lì____________
IL SINDACO DEL COMUNE DI
RAFFADALI
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IL SINDACO DEL COMUNE DI
IOPPOLO GIANCAXIO
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IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
______________________________________________________
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA ELISABETTA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.______________________