STATUTO DELL’UNIONE
DEI COMUNI
“UNIONE FEUDO D’ALI’ ”
Raffadali,
Ioppolo Giancaxio,
Sant’Angelo
Muxaro, Santa Elisabetta.
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 – OGGETTO
1.
Il presente Statuto stabilisce,
ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente locale autonomo, Unione,
composta dai Comuni di Raffadali, Ioppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro, Santa
Elisabetta..
2.
L’Unione di Comuni
disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata
“Unione FEUDO D’ALI’ ”; il suo territorio coincide con l’intero territorio dei
comuni che la costituiscono.
3.
La partecipazione potrà
essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che
contestualmente stabilirà le condizioni d’ingresso, approvata dall’assemblea
dell’Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali
aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
ART. 2 – OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1.
E’ scopo dell’Unione
promuovere lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che
la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a
tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le
relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche
peculiarità.
2.
L’Unione persegue
l’autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono
propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l’ordinamento dei Comuni
in quanto compatibili.
3.
Sono obiettivi dell’Unione:
a)
promuovere e concorrere allo
sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione
dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di
programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed
ambientali; a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel
rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;
valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni
culturali delle loro comunità;
b)
migliorare e ottimizzare la
qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse
economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
c)
armonizzare l’esercizio
delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli
comuni, assicurando un uso equo delle risorse.
d)
Ampliare il numero delle
funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni,
assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della
collettività.
e)
Definire un assetto
organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di
efficienza, efficacia ed economicità.
f)
Favorire la qualità della
vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti
al completo sviluppo della persona.
g)
Rapportarsi con gli Enti
sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del
territorio.
1. L’unione ha una durata di nove anni dalla
sottoscrizione dell’atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà salvo
diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti.
1.
Ogni Comune dell’Unione può recedere anche unilateralmente non prima di
tre anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, con deliberazione
consiliare adottata a maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Gli effetti del
recesso decorreranno dall’esercizio finanziario successivo alla comunicazione
del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
2.
Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all’Unione determina
lo scioglimento della stessa.
3.
In caso di scioglimento dell’Unione il presidente pro tempore assume le
funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla
legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
4.
Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente
funzionalmente assegnato all’Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte
della dotazione organica di questi.
1.
L’Unione ha la propria sede presso il Comune di Raffadali.
2.
I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed
avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell’ambito del
territorio dell’Unione.
3.
Presso la sede dell’Unione, è individuato apposito spazio, aperto al
pubblico, da destinare all’albo pretorio per la pubblicazione degli atti e
degli avvisi.
1.
L’unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all’art. 2, le
funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività
ed iniziative di interesse intercomunale.
2.
E’ altresì conferito all’Unione l’esercizio delle seguenti
funzioni/servizi e relative competenze di interesse comunale:
a)
Formazione professionale
b)
Portale e rete civica
c)
Ufficio stampa e comunicazione
d)
Urp
e)
Partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni per promuovere
l’Unione
f)
Pubblica illuminazione ed illuminazione votiva
g)
Polizia Municipale
h)
Canile Municipale e politiche del randagismo
i)
Politiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro
j)
Viabilità rurale ed intercomunale
k)
Fondi europei e programmazione comunitaria
l)
Itinerari turistici
m)
Servizi Sociali
n)
Espropriazioni
o)
Riscossione tributi
p)
Promozione attività culturali, turistiche e gestione delle iniziative
di interesse sovracomunale ed iniziative di gemellaggi
q)
Demografici
r)
Protezione civile
s)
Raccolta rifiuti, raccolta differenziata, discarica e gestione del
centro intercomunale di raccolta
t)
Macello Comunale
u)
Asilo nido
v)
Controlli e nucleo di valutazione
w)
Difensore civico
x)
Controllo e servizi dei depuratori
3.
Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento
della programmazione, determinando gli obiettivi, nell’ambito dei bilanci di
previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di
indicatori per il loro costante monitoraggio.
4.
All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con
apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente
Statuto.
5.
L’attivazione delle competenze di cui al presente articolo verrà
deliberato dal Consiglio Direttivo
dell’Unione fermo restando la competenza dell’Assemblea in ordine alla
approvazione del bilancio di previsione e delle linee programmatiche di mandato
di cui al successivo art. 11.
6.
Le Giunte comunali potranno, per particolari competenze, chiaramente
indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e
finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere
transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
7.
A seguito del trasferimento delle competenze l’Unione esercita tutte le
funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.
ART. 7 – ORGANI
1.
Sono organi dell’Unione:
a)
l’Assemblea;
b) il
Presidente;
c) il
Consiglio Direttivo.
1.
Ciascun comune è rappresentato nell’Assemblea nella maniera seguente:
Comune di Raffadali – n. 6
consiglieri di cui n. due in rappresentanza della minoranza
Comune di Ioppolo Giancaxio–
n. 3 consiglieri di cui n. uno in rappresentanza della minoranza
Comune di Sant’Angelo
Muxaro– n. 3 consiglieri di cui n. uno in rappresentanza della minoranza
Comune di Santa Elisabetta –
n. 4 consiglieri di cui n. uno in rappresentanza della minoranza
I rappresentanti sono
nominati dal Sindaco previa designazione dei rispettivi Consigli Comunali.
2.
La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di
costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di
insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Ente all’Unione.
3.
I componenti dell’Assemblea restano in carica normalmente sino alla
scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte
dei nuovi componenti.
4.
L’Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si
procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.
5.
Analogamente si procede all’integrazione dell’Assemblea in caso di uno
o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
6.
La presidenza dell’Assemblea è attribuita ad uno dei componenti,
eletto, con maggioranza semplice, mediante votazione a scrutinio palese. Con le
stesse modalità viene eletto un Vice presidente, che sostituisce il Presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
7.
La prima riunione dell’Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune
sede dall’Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal
Presidente uscente.
1.
L’Assemblea dell’Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e
pertanto ne è appositamente regolamentate.
2.
Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea può avvalersi di
commissioni appositamente regolamentate.
3.
Rientrano nelle competenze dell’Assemblea l’adozione di tutti quegli
atti riservati, dalla legislazione regionale, al Consiglio Comunale.
1.
L’attività dell’Assemblea si svolge in sessione ordinaria o
straordinaria.
2.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno
24 ore.
4.
La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno
un terzo dei componenti l’Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro
20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti
proposti, purchè di competenza propria e documentati in una proposta di
deliberazione.
5.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax,
nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6.
L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare
in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è
sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere
effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.
L’elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni
che costituiscono l’Unione per la sua affissione nell’albo pretorio almeno
entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve
essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione
ai cittadini.
8.
Le sedute dell’Assemblea di regola sono pubblicate e le votazioni sono
assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino
valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene
a scrutinio segreto.
9.
L’Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno
dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un
terzo (1/3) dei componenti.
10.
Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una
maggioranza diversa.
11.
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni
dell’Assemblea si applica la legislazione regionale i materia.
1.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo che avrà cadenza triennale;
2.
Ciascun consigliere componente l’Assemblea ha il pieno diritto di
intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo
integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell’Assemblea.
3.
al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta
all’Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del grado di realizzazione delle
linee programmatiche e degli interventi previsti.
1.
Lo status dei componenti dell’Assemblea è quello previsto dalla
legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2.
Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive
senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione
dell’Assemblea. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell’avvenuto
accertamento dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare
all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
3.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché a fornire all’Assemblea eventuali documenti probatori, entro il
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo
termine, l’Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in
merito alla decadenza dalla carica.
ART. 13 – DIRITTI E DOVERI
1.
I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
3.
I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione nonché
dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con
le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli
atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro utilizzato ai
fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
4.
I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno della sede
dell’Unione e dispongono della struttura organica dell’Ente per l’esercizio
della propria attività istituzionale.
ART. 14 – PRESIDENTE
1.
In sede di prima applicazione
2.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i Sindaci dei Comuni
aderenti all’Unione; l’elezione avviene a scrutinio palese e con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3.
Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una
votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza
relativa; in caso di parità il più giovane d’età
4.
Il Presidente, dopo la fase di prima applicazione, dura in carica
dodici mesi e deve essere assicurata la rotazione tra i Comuni aderenti.
5.
Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio
direttivo ed è l’organo responsabile dell’amministrazione; sovrintende alle
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestionali.
6.
Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di
coordinamento sull’attività degli altri componenti il Consiglio direttivo,
nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
7.
Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti dell’Unione, nonché esercita le competenze
riconosciute al Sindaco dal D.lgs 267/2000 e dalla normativa regionale in
materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di
servizi assolti dall’Unione.
8.
Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo
il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’amministrazione o a
specifici progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività amministrativa e di
gestione.
9.
lo status economico del presidente è quello previsto dalla legislazione
regionale per il Sindaco.
ART. 15 – VICEPRESIDENTE
1.
Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il componente del
Consiglio direttivo che lo sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni in
caso di sua assenza o impedimento.
2.
In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del
Presidente sono assunte dal componente più anziano d’età.
3.
Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla legislazione
regionale per il vice sindaco.
ART.
16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di indirizzo, collabora
con il Presidente per il governo dell’ente e impronta la propria attività ai
principi della trasparenza e dell’efficienza.
2.
Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dall’Assemblea. In particolare esercita le
funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da
attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.
Riferisce annualmente all’Assemblea sulla sua attività, in sede di
rendiconto di gestione.
4.
Il Consiglio direttivo compie gli atti di amministrazione che non sono
riservati, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, all’Assemblea e che
non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei
responsabili dei servizi.
5.
Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di
sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio
dell’attività amministrativa e di gestione.
6.
Rientra nelle competenza del Consiglio Direttivo l’adozione di tutti
quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché
di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla Giunta
Municipale.
1.
Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni o da un suo
delegato purchè componente della Giunta del Comune di appartenenza e si
costituisce autonomamente dopo la costituzione dell’Assemblea.
2.
Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello previsto
dalla legislazione regionale per gli Assessori.
1.
Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che
coordina l’attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle
riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti
e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3.
Le sedute non sono pubbliche.
4.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le
adunanze e le deliberazioni del Consiglio direttivo si applica la legislazione
regionale in materia.
TITOLO
III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI
1.
L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o
associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2.
La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle
forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a
intervenire nel procedimento amministrativo.
ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI
1.
Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell’amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi
pubblici.
2.
Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che
esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti
di divulgazioni.
3.
La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con
richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito
regolamento. Che stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.
1.
Tutti gli atti deliberativi dell’Amministrazione, sono pubblici e
devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo
Pretorio.
1.
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni
in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.
1.
Chiunque sia portatore di un
diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito regolamento.
1.
L’Unione invia ai Comuni
aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2.
Per argomenti di particolare
rilievo, di competenza dell’Assemblea, possono essere richiesti pareri ai
singoli Consigli Comunali.
1.
L’Unione può avvalersi di
tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione
vigente.
ART. 26 – OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE
1.
L’Unione informa la propria
attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure.
1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.
2.
L’azione amministrativa deve
tendere all’avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei
servizi e delle prestazioni, alla rapidità e dalla semplificazione degli
interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito
di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.
3.
A tal fine l’Unione assume i
metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico
curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo
metodi che ne consentono l’accesso anche tramite terminali posti presso uffici
dei Comuni od altri luoghi idonei.
4.
Per la semplificazione e la
qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di
servizi e il confronto con i lavoratori
e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative
sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul
processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure
anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti
del controllo economico di gestione.
5.
Nello spirito di concreta
collaborazione fra enti, l’Unione:
·
Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione
organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei
rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed
economica;
·
Indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere
cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro
conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
1.
L’Unione dispone di uffici
propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2.
L’organizzazione degli
uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di
economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della
responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti
dagli organi istituzionali.
3.
L’Unione disciplina, con
apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei
principi generali stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del
principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito
all’Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione
attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi,
e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la
realizzazione degli obiettivi programmati.
ART.29– UFFICI E PERSONALE
1.
La dotazione organica
dell’Unione può essere costituita da:
a)
– personale proprio
b)
– personale comandato dai
Comuni
c)
– personale convenzionato
con i Comuni
d)
– personale con incarico di
collaborazione coordinata e continuativa
2.
I criteri della logica
organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità e l’innovazione.
3.
Per una moderna e funzionale
organizzazione l’Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più
idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa e la gestione.
In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la
contabilità analitica e l’automazione negli uffici e servizi.
4.
L’Unione si avvale
prioritariamente dell’opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso
in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 – lettere b),
c), d) anche in combinato.
5.
Può assumere personale a
tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere
personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall’Unione e dai
singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in
caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
6.
L’esercizio delle funzioni e
dei servizi oggetto dell’Unione comporta l’unificazione delle relative
strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei
singoli comuni.
ART. 30 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1.
Al personale dell’Unione si
applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
1.
La direzione
dell’organizzazione burocratica dell’Unione spetta ad un direttore.
2.
Il Direttore è organo di
vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di
direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del
Presidente.
3.
Il Direttore provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla
gestione, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed efficienza.
4.
Il Direttore opera secondo
criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e
dei servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
5.
Al direttore compete altresì
la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la
predisposizione del piano esecutivo di gestione.
6.
La nomina del Direttore
generale è disposta mediante selezione pubblica con contratto a tempo
determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente,
previa deliberazione del Consiglio direttivo. La durata dell’incarico non può
eccedere tre anni, salvo proroghe.
7.
Può essere nominato
Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza Italiana;
b)
possesso del diploma di
laurea ad indirizzo giuridico o economico;
c)
esperienza quinquennale in
qualifica dirigenziale o nella funzione di Segretario Comunale o nell’area
direttiva presso pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come
quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato
esercizio professionale con relativa iscrizione all’albo, ove richiesta dai
rispettivi ordinamenti.
8.
Il provvedimento di nomina
acquista efficacia dopo la pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione
del contratto di lavoro.
9.
Il contratto fissa il
trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i
Segretari Comunali dal contratto collettivo di lavoro di comparto, in relazione
alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell’Unione.
10.
Il Presidente può procedere
alla revoca del Direttore, sentito il consiglio direttivo, nel caso in cui non
riesca a raggiungere gli obiettivi
fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
dell’Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell’esercizio dei
compiti assegnati.
11.
Il presidente, in attuazione
di quanto disposto al comma precedente e sentito il Consiglio Direttivo, può
conferire detto incarico al Segretario dell’Unione con compenso da determinarsi
con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo
1.
Il Segretario dell’Unione è
nominato dal Presidente dell’Unione fra i segretari Comunali per una durata
pari a quella del Presidente e può essere riconfermato; in caso di sua assenza
o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vice segretario
dell’Unione.
2.
Il segretario svolge compiti
di collaborazione e funzioni d’assistenza giuridico- amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.
3.
Il Segretario inoltre:
·
partecipa con funzioni consultive, referenti ed d’assistenza alle
riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione;
·
può erogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
·
esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o
conferitagli dal presidente dell’Unione.
4.
Lo stato giudico del
segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.Il
trattamento economico spettante per l’esercizio delle funzioni di segretario
dell’Unione e pari al 25% del trattamento economico riconosciuto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di comparto al Segretario comunale, che presta
servizio in Comune di popolazione pari alla complessiva popolazione residente
nei Comuni dell’Unione.
1.
L’Unione può avere un
vicesegretario, nominato dal Presidente dell’Unione tra i dipendenti
dell’Unione.
2.
Il vicesegretario coadiuva
il Segretario dell’Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o
impedimento.
3.
La nomina a vicesegretario
richiede il possesso del,titolo di studio necessario ad accedere alla carriera
di segretario Comunale.
1.
I responsabili dei servizi
sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2.
Essi provvedono agli atti di
gestione dell’ente per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti
nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, in tal senso ed
allo scopo, gli ufficio e i servizi a essi assegnati secondo le direttive
impartite dal Presidente e dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o
il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato ed del
risultato raggiunto.
1.
Il regolamento degli Uffici e
dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro
autonomo per obiettivi determinati ed con convenzioni a termine.
2.
Le norme regolamentali per
il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo
trattamento economico.
ART. 36 – ATTIVITA’ FINANZIARIA
1.
L’Unione ha autonomia finanziaria,
nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza
di risorse proprie e trasferite.
2.
L’Unione ha potestà
impositiva autonoma nel campo dell’imposte, delle tasse e delle tariffe, nei
limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le
sono stati attribuiti.
3.
-
contributi erogati dallo
Stato;
-
contributi erogati dalla
Regione;
-
trasferimenti operati dai
Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell’anno precedente e
comunque non superiore all’importo risultante dall’ultimo consuntivo approvato
relativo alla funzione/servizio trasferito all’Unione; nel caso in specie il
trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui
riscossione è eventualmente trasferita all’Unione; nei casi di stanziamenti
previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva
prevista; in alternativa il sistema dei trasferimenti operati dai Comuni
componenti può avvenire sulla base della
popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente o sulla base di
parametri ritenuti congrui dal Consiglio Direttivo approvati alla unanimità;
-
tasse e diritti per servizi
pubblici;
-
risorse per investimenti;
-
altre entrate.
ART. 37 – RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L’UNIONE
1.
L’Unione introita tasse,
tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’Unione
stessa.
2.
Il contributo annuale al
bilancio dell’Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare
complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell’Unione.
3.
Le prescrizioni di cui ai
punti 1) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento
dell’ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate
dell’Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1) continuino
ad essere introitate dai singoli comuni.
4.
E’ fatto obbligo all’Unione
di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle
previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di
adeguare il relativo stanziamento di spesa.
1.
L’Unione, previo accordo
programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti
per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
2.
L’attività
economica-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di
contabilità proprie degli enti locali.
3.
Le modalità organizzative
per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un
apposito regolamento di contabilità.
ART.39– CONTROLLO ECONOMICO
1.
Il regolamento di
contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione
dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e celle risorse
personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli
programmati.
1.
La revisione
economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti,
nominato dall’Assemblea ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e legislazione regionale
in materia.
Il servizio di Tesoreria dell’ente, in sede di prima applicazione, è
svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede l’Unione.
L’Unione ha un servizio di
tesoreria che comprende:
a)
la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza dell’unione, versate dai debitori in base a ordini di
incasso e liste di carico ed dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
b)
la riscossione di qualsiasi
altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto ad dare comunicazione
all’ente entro 5 giorni;
c)
il pagamento delle spese
ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e
dei fondo di cassa disponibili;
d)
il pagamento, anche in mancanza
di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi
previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.
Il rapporto con il tesoriere
sono regolate dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita
convenzione.
1.
L’Unione si costituisce a
seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo.
2.
Fin quando l’Unione non si
dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del
Comune in cui ha sede l’unione.
3.
Le spese di prima
costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l’unione e
successivamente rimborsate dall’Unione
4.
Le funzioni/servizi di cui
all’art. 6 del presente Statuto continueranno ad essere gestite direttamente
dagli Enti aderenti all’unione sino a quando l’Unione stessa non avrà piena,
con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle
funzioni/servizi trasferiti.
1.
L’Unione delibera entro 90
giorni dal proprio insediamento un piano di spesa autorizzatorio.
2.
Per l’anno finanziario
successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al
contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in relazione
ai criteri di cui al predente Titolo V
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.